Decreto legislativo 231/2001 ed ingegneria forense

Decreto legislativo 231/2001 ed ingegneria forense

La legge 231/2001 affronta i vari aspetti connessi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Non è mia intenzione, in questa sede, entrare nel merito dei vari punti che caratterizzano l’impianto della legge (modello, analisi rischi ed elenco dei reati). Piuttosto vorrei condividere alcune considerazioni sulle figure professionali che normalmente vanno a comporre l’organismo di vigilanza (OdV).

È parere condiviso che un OdV “bene assortito” debba avere al proprio interno un esperto di problematiche legali, un esperto di problematiche amministrative ed un tecnico.

La figura del tecnico è di frequente ricoperta da un ingegnere. Ma – a questo punto – quali dovranno essere le competenze di un ingegnere facente parte di un OdV?

Come spesso accade, si tende a pensare alle competenze tecniche legate alla specializzazione dell’ingegnere, inteso come progettista, come esperto di calcoli o di procedure tecnico-scientifiche.

È mio parere che – proprio come nell’ambito forense – un ingegnere che rivesta una funzione all’interno di un OdV, debba essere dotato di una buona conoscenza tecnica delle varie problematiche contemplate dal D.Lgs. 231. E quindi: ambiente, sicurezza ed informatica. Ma allo stesso tempo l’ingegnere operante in questo settore, dovrà avere una capacità di sintesi tra i vari aspetti correlati ai tipi di reato previsti dal decreto. Una visione d’insieme e – soprattutto – un metodo di analisi ed un metodo di approccio che gli consentano di proporre la propria consulenza, non solo nell’ambito della stesura del modello e delle procedure, ma anche – come sopra accennato – nell’ambito dello stesso organismo di vigilanza, a seconda del livello di consulenza e del ruolo che gli verrà affidato.

Ancora – come per il caso degli incarichi forensi – occorrerà disporre di una capacità di dialogo e di interazione, con consulenti che dispongono di formazioni culturali, ben diverse da quelle di un ingegnere: avvocati, commercialisti, con i quali sarà indispensabile stabilire una linea di comunicazione e di fattiva collaborazione.

È quindi assolutamente utile ed auspicabile, che nel processo di gestione delle questioni inerenti al decreto 231, venga coinvolto un ingegnere di estrazione forense, sia per le consulenze in fase di analisi e di preparazione, che per le attività relative alla fase di vigilanza.